PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione medesima.

      2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

      3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

      4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Politiche locali e integrate per la sicurezza).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

 

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          b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.
(Promozione delle politiche integrate
per la sicurezza).

      1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

          a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

          b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

      2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, e il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.
(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza).

      1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

          a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

 

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          b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;

          c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

          d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

          e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia nazionali e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza.

      2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

          a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

          b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

          c) comunicazione pubblica;

          d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.

      3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
      4. Le province possono stipulare, di intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
      5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

 

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Art. 5.
(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza).

      1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

          a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;

          b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

      2. La conferenza provinciale di cui al comma 1, lettera a), è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte l'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.
      3. La conferenza regionale di cui al comma 1, lettera b), è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province coadiuvati, ove necessario, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno e può essere

 

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convocata per aree territoriali sub-regionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi di cui all'articolo 4.
      4. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.
      5. Alle conferenze di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.
(Attività di informazione a livello
territoriale).

      1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.
      2. Al fine di cui al comma 1:

          a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;

          b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché

 

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sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

Art. 7.
(Destinazione territoriale delle Forze
di polizia nazionali).

      1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.
      2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

Capo III

ISTITUTO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COORDINATE PER LA SICUREZZA

Art. 8.
(Costituzione e finalità dell'Istituto).

      1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato «Istituto».
      2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità

 

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definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. L'Istituto svolge attività nel campo della ricerca socio criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
      4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

Capo IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE LOCALI

Art. 9.
(Funzioni di polizia locale).

      1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.
      2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
      3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono

 

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ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.
      4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

          a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 22, comma 3, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi del citato articolo 57, commi 1 e 3, del medesimo codice;

          b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tale fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

          d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

      1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.
      2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai

 

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requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.
      3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.
      4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
      5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.
      6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
      7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

          a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

          b) per soccorso in caso di calamità e disastri, di intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;

 

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          c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.
(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale).

      1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

          a) godimento dei diritti civili e politici;

          b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi della normativa vigente in materia;

          c) non avere subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

          d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      2. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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      3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
      4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.
      5. La regione prevede e disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.
(Funzioni ausiliarie di polizia
amministrativa locale).

      1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.
      2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

Art. 13.
(Utilizzazione del volontariato).

      1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei princìpi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle

 

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regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone e l'integrazione e l'inclusione sociali.
      2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

          a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;

          b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici;

          c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

          d) siano coperti da adeguata assicurazione per gli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.

      3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.
      4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo, ai soci che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano, nell'accesso e nei propri fini, forme di discriminazione basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 14.
(Istituti di vigilanza privata).

      1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legislazione statale vigente per l'esercizio della loro attività, in particolare

 

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per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

          a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;

          b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato.

Art. 15.
(Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e servizi di polizia locale).

      1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tali fini l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e con il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.
      2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
      3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

 

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Art. 16.
(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale).

      1. Gli agenti e gli ufficiali della polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell'ente o degli enti associati, previa comunicazione al prefetto.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

          a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

          b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

          c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

          d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;

          e) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia nazionali.

      3. L'ente locale competente provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Le uniformi del personale, ai sensi di quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile

 

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l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio della funzioni.

Art. 17.
(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

      «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      È escluso per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al terzo comma l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, previsti dall'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
      Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

      «1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi

 

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automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

      3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale).

      1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.28, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
      3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal

 

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pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
      4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.
      5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne è disciplinato l'utilizzo.

Art. 19.
(Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale dei servizi di polizia locale).

      1. Il rapporto di lavoro del personale dei servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.
      2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché l'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti

 

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per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile e finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.
      4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Capo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

Art. 20.
(Copertura finanziaria).

      1. A valere sulle unità previsionali di base del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4, per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8 e alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 3, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale,

 

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per quanto previsto dall'articolo 18, comma 3.

Art. 21.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso e al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1.
      2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, comma 1, che è rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

Art. 22.
(Abrogazioni e ulteriori modificazioni
legislative).

      1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».
      3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».
      4. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 20:

              1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri,

 

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del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

              2) il quinto comma è abrogato;

          b) all'articolo 24, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

      5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale,».